T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 23-10-2019, n. 12198

Garanzie procedimentali sancite dall’art. 7 della legge n. 241/90

La possibilità di riacquisto di un bene di produzione assegnato dal Consorzio di Sviluppo Industriale a imprenditori privati al fine di ripristinarne la destinazione produttiva prevista dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, incidendo su rapporti giuridici in corso di svolgimento, deve avvenire nel rispetto delle garanzie procedimentali sancite dall’art. 7 della legge n. 241/90 in considerazione sia della natura del potere esercitato (che il legislatore del 1998 ha configurato non come attività vincolata, bensì come “facoltà”), sia dell’esigenza di assicurare il contraddittorio a difesa del proprietario “espropriato” del bene di produzione (consentendogli di chiarire le cause del mancato utilizzo del compendio industriale e le eventuali possibilità di riattivazione dell’attività o di riconversione della stessa), sia, infine, della funzione “collaborativa” della partecipazione del privato in funzione dell’arricchimento dell’istruttoria e, soprattutto, all’elaborazione delle diverse “misure alternative” che possono essere intraprese (incluse quelle relative alla ripresa dell’attività o alla sua conversione in attività diversa o alla progettazione di ulteriori “iniziative di accompagnamento”) che consentono alla PA di assumere con completa cognizione una scelta sul della PA di recuperare finalizzata al perseguimento dello scopo istituzionale di promozione/ripresa di attività economiche soprarichiamato. Il rispetto delle garanzie procedimentali sancite dall’art. 7 della legge n. 241/90 risulta imprescindibile per assicurare il corretto esercizio della facoltà di riacquisto prevista dall’art. 63 della Legge n. 448/1998. (Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, respinge i motivi aggiunti.)

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