Art. 63 L. 448 / 1998

L’art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recita:

  1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche’ quelli costituiti ai sensi della vigente
    legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facolta’ di riacquistare la proprieta’ delle aree cedute per intraprese industriali o
    artigianali nell’ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
  2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresi’ la facolta’ di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell’ipotesi in cui sia cessata l’attivita’ industriale o artigianale da piu’ di tre anni.
  3. Nell’ipotesi di esercizio delle facolta’ di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di
    acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici
    attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
  4. Le facolta’ di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
  5. La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l’acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.
L’articolo in argomento rubricato “Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale” è contenuto nella Legge che disciplina le Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, Pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 302 del 29 dicembre 1998.

Il legislatore demanda ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale il ruolo istituzionale di promuovere lo sviluppo industriale e produttivo di aree ove insistono siti industriali ed artigianali dismessi.

La finalità della riacquisizione è esplicitata nella stessa legge ed è quella di consentire ai consorzi di «recuperare» e, poi, di «rimettere sul mercato» le aree e gli stabilimenti inutilizzati, attraendo così nuove attività produttive nel proprio territorio di riferimento.

Il quarto comma prevede espressamente che l’azione pubblica esercitata ai sensi dell’art. 63 prevale sulla legge fallimentare e non subisce il limite della par condicio creditorum.  Costante giurisprudenza ha chiarito che l’intento del legislatore è quello di consentire il recupero di un’area industriale con il sovrastante opificio (e delle risorse pubbliche erogate) per sottrarli alla procedura concorsuale che potrebbe portare allo smembramento e dunque un uso non compatibile con le esigenze produttive.

La ratio è quello di recuperare e destinare all’attività industriale tutti gli stabilimenti dismessi insediati nei nuclei di sviluppo industriale, favorendo lo sviluppo ed il mantenimento dei livelli occupazionali.