ART. 63 L. 448/98 DEROGA LA LEGGE FALLIMENTARE
Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali (co. 4).
La ratio legis va invece oltre, e costituisce una deroga alla regola generale dettata dalla legge fallimentare, secondo cui in caso di procedure concorsuali quali il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, tutte le pretese derivanti da contratti in corso di esecuzione e tutti i diritti di credito di natura privatistica, devono essere fatti valere nella procedura concorsuale.
