Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 18-05-2010) 08-06-2010, n. 3644

ART. 63 L. 448/98 DEROGA LA LEGGE FALLIMENTARE

Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali (co. 4).

La ratio legis va invece oltre, e costituisce una deroga alla regola generale dettata dalla legge fallimentare, secondo cui in caso di procedure concorsuali quali il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, tutte le pretese derivanti da contratti in corso di esecuzione e tutti i diritti di credito di natura privatistica, devono essere fatti valere nella procedura concorsuale.

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